BONUS SOCIALI
BONUS PER DISAGIO FISICO
BONUS SOCIALI
BONUS PER DISAGIO FISICO
CHI NE HA DIRITTO
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
COME SI RICHIEDE
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). I moduli e il fac simile del certificato ASL possono essere scaricati dal sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:
- un certificato ASL che attesti:
- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- il modulo B compilato;
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
- codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
QUANTO VALE IL BONUS E COME SI RICEVE
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
Il valore del bonus per disagio fisico è uguale per tutti?
No, sono previsti tre livelli. L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima.
Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.
COME SI RICEVE IL BONUS?
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
COME SI VERIFICA CHE IL BONUS SIA STATO CONCESSO E VENGA CORRISPOSTO?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
QUANTO TEMPO CI VUOLE PRIMA DI RICEVERE IL BONUS IN BOLLETTA?
La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di Sgate e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti.
Solo alla fine di questi passaggi e se la domanda presenta tutti i requisiti, il cliente riceve il bonus in bolletta.
PER QUANTO TEMPO VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS?
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
L’EROGAZIONE DEL BONUS PUO’ ESSERE INTERROTTA?
Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.
VARIAZIONI
E’ necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
SE IL CLIENTE NON USA PIU’ LE APPARECCHIATURE COSA DEVE FARE?
Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus.
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
SE CAMBIA IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA COSA SUCCEDE?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.
SE CAMBIA L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO COSA SUCCEDE?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus viene erogato con continuità.
Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ARERA.