DIRITTI DEL CLIENTE
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
DIRITTI DEL CLIENTE
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Dal 1° gennaio 2017 in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, i clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, i clienti finali di gas alimentati in bassa pressione ed i prosumer, possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio fornitore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Cliente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al proprio Fornitore e questo abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Per ulteriori informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione introdotto dall’Autorità consultare il sito arera.it. Inoltre, è possibile inviare una email al Servizio Conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654.