BONUS SOCIALI
BONUS SOCIALE GAS
BONUS SOCIALI
BONUS SOCIALE GAS
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione.
CHI NE HA DIRITTO
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione, appartenenti:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
- ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- con misuratore gas di classe non superiore a G6.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
Chi è il cliente diretto?
Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica: la domanda di bonus può essere fatta solo dall’intestatario del contratto.
Chi è il cliente indiretto?
Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).
Un cliente intestatario sia di fornitura individuale che di fornitura centralizzata ha diritto al bonus?
Sì, il bonus è riconosciuto anche alle forniture miste (ad esempio fornitura individuale per l’acqua calda e la cottura cibi e fornitura centralizzata per il riscaldamento) purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per l’accesso.
Si può chiedere il bonus per un contratto che alimenta i servizi comuni del condominio?
No, il bonus per le forniture centralizzate può essere richiesto solo nel caso in cui la fornitura alimenti un’abitazione residente.
Si può richiedere il bonus se si utilizzano gas GPL o gas in bombola?
No, il bonus è riconosciuto solo per le forniture servite da gas naturale trasportato da reti di distribuzione.
COME SI RICHIEDE
La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
QUALI DOCUMENTI SERVONO PER PRESENTARE LA DOMANDA?
Per presentare la domanda serve:
- documento di identità
- eventuale allegato D di delega
- modulo A compilato
- attestazione ISEE in corso di validità
- allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
- l’allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa
- autocertificazione dell’utilizzo del gas naturale
- codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas)
I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.
I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus) e presso i Comuni.
E’ possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus elettrico che quello del gas per disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune o al CAF.
E’ possibile delegare una terza persona per presentare la domanda compilando l’apposito Modulo D per le deleghe.
QUANTO VALE IL BONUS E COME SI RICEVE
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima abitazione).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Come viene corrisposto il bonus?
L’erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).
Per i clienti diretti: l’erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un’unica soluzione ma l’ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell’istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
Per i clienti indiretti: l’erogazione avviene attraverso l’emissione di un bonifico domiciliato erogato in un’unica soluzione.
Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell’accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.
COME SI VERIFICA CHE IL BONUS SIA STATO CONCESSO E VENGA CORRISPOSTO?
Per i clienti diretti: nella bolletta viene inserito un messaggio nel quale si comunica al cliente la concessione del bonus. L’importo relativo all’applicazione del bonus viene indicato in dettaglio in ogni bolletta (nella sezione totale servizi di rete – quota fissa), per tutto il periodo in cui se ne beneficia.
Per i clienti indiretti: con un’apposita comunicazione di SGAte i clienti indiretti vengono informati dell’accettazione della domanda e della data a partire dalla quale è possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali. L’importo può essere riscosso dal soggetto avente diritto, nel periodo indicato nella comunicazione (in genere due mesi), presentando un documento di identità e il codice fiscale.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
PER QUANTO TEMPO VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi.
RINNOVO E VARIAZIONI
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso.
Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/indirizzo di abitazione)?
Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo. Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus. In caso di cambio residenza:
- per i clienti diretti (forniture individuali) durante il periodo in cui è già attivo il bonus gas, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VR (variazione residenza) e il bonus viene trasferito sul nuovo contratto di fornitura gas già attivato, fino alla scadenza originaria del diritto.
- per i clienti indiretti (forniture centralizzate) il cambio di residenza può essere comunicato a SGAte solo al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
COSA SUCCEDE IN CASO DI CAMBIO DEL VENDITORE DI GAS NATURALE?
In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.
PUÒ ESSERE INTERROTTA L’EROGAZIONE DEL BONUS?
Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
Se per esempio:
- I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- Il contratto di gas da “uso domestico” diventa “uso non domestico”;
- Il contratto di gas naturale viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- Viene istallato un misuratore con una classe superiore a G6;
- il cliente diretto passa a cliente indiretto.
Il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Sito dell’ARERA.